Art. 17.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di soppressione della figura del direttore generale presso i comuni e le province).

      1. All'articolo 97 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 è abrogato;

          b) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) all'alinea, primo periodo, le parole da: «, salvo quando» fino alla fine del periodo sono soppresse;

              2) la lettera e) è abrogata.

      2. All'articolo 107, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108» sono sostituite dalle seguenti: «le funzioni del segretario, di cui all'articolo 97».
      3. L'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.