1. All'articolo 97 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è abrogato;
b) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, primo periodo, le parole da: «, salvo quando» fino alla fine del periodo sono soppresse;
2) la lettera e) è abrogata.
2. All'articolo 107, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108» sono sostituite dalle seguenti: «le funzioni del segretario, di cui all'articolo 97».
3. L'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.